Ordinanza — n. 35734/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHNUR LORENZO nato a MILANO il 05/03/1954 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle a • udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 12 luglio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da SCHNUR Lorenzo avverso l'ordinanza emessa in data 28.03.2022 dal Magistrato di Sorveglianza di Torino, la quale revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35734/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle a • udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 12 luglio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da SCHNUR Lorenzo avverso l'ordinanza emessa in data 28.03.2022 dal Magistrato di Sorveglianza di Torino, la quale revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHNUR LORENZO nato a MILANO il 05/03/1954 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle a • udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 12 luglio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da SCHNUR Lorenzo avverso l'ordinanza emessa in data 28.03.2022 dal Magistrato di Sorveglianza di Torino, la quale revocava la misura di sicurezza della libertà vigilata.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione SCHNUR Lorenzo con atto personale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile . Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigli