Ordinanza — n. 35733/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METODIEV GEORGI VLADIMIROV nato il 18/10/1983 avverso l'ordinanza del 29/01/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di VERCELLIdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; -- A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 29 gennaio 2020 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli rigettava l'istanza avanzata da METODIEV Georgi Vladimirov tesa ad ottenere licenza trattamentale giornaliera.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35733/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di VERCELLIdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; -- A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 29 gennaio 2020 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli rigettava l'istanza avanzata da METODIEV Georgi Vladimirov tesa ad ottenere licenza trattamentale giornaliera.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METODIEV GEORGI VLADIMIROV nato il 18/10/1983 avverso l'ordinanza del 29/01/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di VERCELLIdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; -- A IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 29 gennaio 2020 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli rigettava l'istanza avanzata da METODIEV Georgi Vladimirov tesa ad ottenere licenza trattamentale giornaliera.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione METODIEV Georgi Vladimirov con atto personale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile . Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside