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Ordinanza — n. 35732/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35732/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35732/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS GIUSEPPE MARIO nato a NUORO il 08/09/1963 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI Udato avviso alle parti; -1‘ udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 19 luglio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da FOIS Giuseppe Mario tesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47ter e 4 bis O.P.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35732/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SASSARI Udato avviso alle parti; -1‘ udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 19 luglio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da FOIS Giuseppe Mario tesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47ter e 4 bis O.P.

Parole chiave

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soggiorno illegale sospensione del diritto di visita sospensione dell'ordine espulsione domanda d'asilo di rom soggiorno obbligato sfratto
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS GIUSEPPE MARIO nato a NUORO il 08/09/1963 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI Udato avviso alle parti; -1‘ udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 19 luglio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da FOIS Giuseppe Mario tesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47ter e 4 bis O.P.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione FOIS Giuseppe Mario con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile . Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres ente;