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Ordinanza — n. 35729/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35729/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35729/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLDANO VITANTONIO nato a CORATO il 13/03/1979 avverso l'ordinanza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 23 maggio 2022 la Corte d'Appello di Trieste dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da SOLDANO Vitantonio tesa ad ottenere la rideterminazione della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35729/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza emessa il 23 maggio 2022 la Corte d'Appello di Trieste dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da SOLDANO Vitantonio tesa ad ottenere la rideterminazione della pena.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale ritiro della querela penale ritiro della domanda di revisione revoca della sospensione condizionale diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLDANO VITANTONIO nato a CORATO il 13/03/1979 avverso l'ordinanza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 23 maggio 2022 la Corte d'Appello di Trieste dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da SOLDANO Vitantonio tesa ad ottenere la rideterminazione della pena.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione SOLDANO Vitantonio con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente,