Ordinanza — n. 35727/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOVANOVIC SILVIA natoua CATANIA il 22/08/1976 VARONE ANNARITA nato„a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/03/1981 TOSI BUONDESTINO PAOLA natta SALERNO il 15/04/1981 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; t. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 30 marzo 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 25 marzo 2021 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di JOVANOVIC Silvia e VARONE Annarita ed ha accolto il concordato sui motivi riducendo la pena inflitta a TOSI BUONDESTINO Paola - determinata in anni 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa-, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35727/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila ciascuna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JOVANOVIC SILVIA natoua CATANIA il 22/08/1976 VARONE ANNARITA nato„a CASTELLAMMARE DI STABIA il 14/03/1981 TOSI BUONDESTINO PAOLA natta SALERNO il 15/04/1981 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; t. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 30 marzo 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 25 marzo 2021 dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di JOVANOVIC Silvia e VARONE Annarita ed ha accolto il concordato sui motivi riducendo la pena inflitta a TOSI BUONDESTINO Paola - determinata in anni 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa-, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - JOVANOVIC Silvia e VARONE Annarita deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - TOSI BUONDESTINO Paola deducendo vizio di motivazione.
4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono. 4.1 II ricorso proposto nell'interesse della lovanovic e della Varone è generico in quanto tende a riproporre doglianze in fatto senza confrontarsi in modo adeguato con le puntuali argomentazioni esposte nelle due decisioni di merito. 4.2 II ricorso proposto dalla Tosi è del tutto generico e contesta la determinazione della pena, aspetto su cui è intervenuto l'accordo tra le parti previa rinunzia al motivo di appello in punto di responsabilità.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila ciascuna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere esten reD E I) O Il Pr)gsidente