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Ordinanza — n. 35726/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35726/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35726/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMAIA WALTER nato a TORINO il 04/02/1964 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; r2.1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 22 giugno 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da SAMAIA Walter tesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare e ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35726/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora reintegrazione della cittadinanza allontanamento malgrado rischio di persecuzione assistenza riabilitativa svincolo della cittadinanza annullamento della cittadinanza agevolata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMAIA WALTER nato a TORINO il 04/02/1964 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; r2.1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 22 giugno 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da SAMAIA Walter tesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare e ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SAMAIA Walter deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze che non si confrontano con il nucleo essenziale della motivazione del diniego, rappresentato dall'apprezzamento - in chiave di attualità della pericolosità sociale - delle circostanze di fatto relative a taluni procedimenti in corso.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente