Cassation appeal dismissed for generic grounds; applicant failed to address appellate court's reasoning on bankruptcy accessory penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco Scafa inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. Scafa challenged the appellate court's reduction of bankruptcy accessory penalties to four years, citing violations of the Bankruptcy Law and the Penal Code alongside a defect in reasoning. The court rejected the appeal because the applicant did not adequately confront the specific arguments presented by the appellate court regarding the penalty determination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 216 comma 4 L. fall.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to adequately confront the specific reasoning provided by the appellate court on the merits of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAFA FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/01/1946 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 18 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli, quale Giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione V Sezione Penale con sentenza 2749 del 24/09/2019, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari da applicare a SCAFA Francesco, rideterminava in anni quattro la durata delle predette.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SCAFA Francesco deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 216 comma 4 L. fall. in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, atteso che il ricorrente non si confronta in modo adeguato con la motivazione addotta dalla Corte di Appello sul punto oggetto di giudizio.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente