Ordinanza — n. 35722/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUNDIS FRANCESCO nato a COSENZA il 04/02/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2022 la Corte d'Appello di Catanzaro, a fronte dell'istanza con la quale il Procuratore Generale, nell'emettere in data 10 giugno 2022 nei confronti di TUNDIS Francesco il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, chiedeva di determinare il periodo di isolamento diurno da applicare al predetto ai sensi dell'art. 72 comma 2 cod. pen., determinava in ulteriori mesi tre la durata dell'isolamento da applicare, fissandone la complessiva durata in anni uno e mesi tre.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 72 comma 2 cod. pen, art. 78 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35722/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUNDIS FRANCESCO nato a COSENZA il 04/02/1968 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 6 luglio 2022 la Corte d'Appello di Catanzaro, a fronte dell'istanza con la quale il Procuratore Generale, nell'emettere in data 10 giugno 2022 nei confronti di TUNDIS Francesco il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, chiedeva di determinare il periodo di isolamento diurno da applicare al predetto ai sensi dell'art. 72 comma 2 cod. pen., determinava in ulteriori mesi tre la durata dell'isolamento da applicare, fissandone la complessiva durata in anni uno e mesi tre.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - TUNDIS Francesco deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani di Strasburgo; artt. 3 e 27 Cost.; art. 78 cod. pen.
3. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti e memorie, in atti.
4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di aspetti non inerenti in via diretta la decisione impugnata, tesi a reclamare in via generale la illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo, che al più avrebbero dovuto essere addotti in sede di cognizione .
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consiglier