Cassation appeal dismissed for generic grounds as mere repetition of lower court appeal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Messina's appeal inadmissible because his arguments were generic and merely repeated those from the lower court proceedings. Messina claimed the Court of Appeal failed to provide sufficient reasoning by simply confirming the first-instance judgment, but the court found no new legal issues raised. Consequently, the appeal was rejected, and Messina was ordered to pay court costs and a fine under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 367, 368 c.p.p.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic and constitute a mere repetition of the arguments already addressed and resolved by the lower court decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 27/12/1977 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 10 giugno 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 7 gennaio 2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che 113( rtn.,0 epadnli r)L 'S t"'1 ) J(LJ14 1 dichiarava MESSINA Giuseppe responsabile del rea o ui ascritto e lo cdndannava ad anni 1 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MESSINA Giuseppe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d'Appello si limita ad una mera conferma della sentenza di primo grado.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente