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Ordinanza — n. 35720/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35720/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35720/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE FRANCESCO nato a MESSINA il 16/12/1991 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 16 marzo 2022 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 4 novembre 2021 dal Tribunale di Messina che dichiarava DI BIASE Francesco responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/67, 61 n. 2 cod. pen., a lui ascritto al capo A) e Io condannava ad anni 1 e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35720/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI BIASE Francesco deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 e 7 L. 895/67, 61 n. 2 cod. pen. II. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi impugnabilità della decisione di rinvio criminalità persistente motivi di cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE FRANCESCO nato a MESSINA il 16/12/1991 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 16 marzo 2022 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 4 novembre 2021 dal Tribunale di Messina che dichiarava DI BIASE Francesco responsabile del reato di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/67, 61 n. 2 cod. pen., a lui ascritto al capo A) e Io condannava ad anni 1 e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI BIASE Francesco deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 e 7 L. 895/67, 61 n. 2 cod. pen. II. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Prèsiden