Ordinanza — n. 35719/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO ANTONIO nato a NAPOLI il 29/08/1970 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 401. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 31 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 26.10.2021 dal Tribunale di Napoli che condannava DI MAURO Antonio, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, a mesi sei di arresto, per il reato di cui all'artt. 31 e 76 comma 4 D.L.gs n. 159/11.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35719/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI MAURO Antonio deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO ANTONIO nato a NAPOLI il 29/08/1970 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 401. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 31 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 26.10.2021 dal Tribunale di Napoli che condannava DI MAURO Antonio, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, a mesi sei di arresto, per il reato di cui all'artt. 31 e 76 comma 4 D.L.gs n. 159/11.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI MAURO Antonio deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente