Ordinanza — n. 35717/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUELGHIT MOEMEN SAMY FARAG nato il 10/10/1998 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 4 /M. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 febbraio 2022 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa il 10 giugno 2020 dal Tribunale di Terni che condannava ABOUELGHIT MOEMEN Samy Farag a mesi due di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 76 comma 3 D.L.gs n. 159/11.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35717/2023 — snpen · Corte di Cassazione: IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 febbraio 2022 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa il 10 giugno 2020 dal Tribunale di Terni che condannava ABOUELGHIT MOEMEN Samy Farag a mesi due di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 76 comma 3 D.L.gs n. 159/11.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUELGHIT MOEMEN SAMY FARAG nato il 10/10/1998 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 4 /M. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 febbraio 2022 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa il 10 giugno 2020 dal Tribunale di Terni che condannava ABOUELGHIT MOEMEN Samy Farag a mesi due di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 76 comma 3 D.L.gs n. 159/11.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ABOUELGHIT MOEMEN Samy Farag deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente