Ordinanza — n. 35716/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATEI CRISTINA natctil 09/01/1993 avverso l'ordinanza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R.X1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 20 giugno 2022 il Tribunale Foggia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da MATEI Cristina tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che le circostanze dedotte dall'istante non si apprezzano come probanti di una preordinazione di fondo che cementi le diverse violazioni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATEI CRISTINA natctil 09/01/1993 avverso l'ordinanza del 20/06/2022 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R.X1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 20 giugno 2022 il Tribunale Foggia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da MATEI Cristina tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che le circostanze dedotte dall'istante non si apprezzano come probanti di una preordinazione di fondo che cementi le diverse violazioni.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MATEI Cristina deducendo vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente