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Ordinanza — n. 35715/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35715/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35715/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSIO FABIO nato a TAURIANOVA il 24/05/1977 avverso l'ordinanza del 13/06/2022 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 13 giugno 2022 il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da ALESSIO Fabio tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35715/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ALESSIO Fabio deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. .

Parole chiave

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revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali riscossione di pene pecuniarie sanzione sostitutiva punibilità abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ALESSIO Fabio deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSIO FABIO nato a TAURIANOVA il 24/05/1977 avverso l'ordinanza del 13/06/2022 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 13 giugno 2022 il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da ALESSIO Fabio tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ALESSIO Fabio deducendo violazione di legge in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente