Ordinanza — n. 35714/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FUSCO FERDINANDO nato a NAPOLI il 05/04/1976 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 6 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 27 settembre 2016 dal Gip del Tribunale di Napoli Nord che, all'esito del processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, dichiarava DI FUSCO Ferdinando colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Lgs. 159/2011 e, esclusa la recidiva contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava a mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 75 comma 2 D.Lgs. 159/2011, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35714/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 6 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 27 settembre 2016 dal Gip del Tribunale di Napoli Nord che, all'esito del processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, dichiarava DI FUSCO Ferdinando colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Lgs. 159/2011 e, esclusa la recidiva contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava a mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FUSCO FERDINANDO nato a NAPOLI il 05/04/1976 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 6 maggio 2022 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 27 settembre 2016 dal Gip del Tribunale di Napoli Nord che, all'esito del processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, dichiarava DI FUSCO Ferdinando colpevole del reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Lgs. 159/2011 e, esclusa la recidiva contestata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannava a mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI FUSCO Ferdinando deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ,