Ordinanza — n. 35713/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLAZZO EMILIANO nato a ROMA il 28/10/1988 avverso l'ordinanza del 30/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 30 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, letti gli atti relativi al procedimento ex art. 51 ter o.p. con cui il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere sospendeva provvisoriamente la misura in corso, revocava definitivamente la misura alternativa dell'affidamento terapeutico nei confronti di SOLAZZO Emiliano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35713/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 30 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, letti gli atti relativi al procedimento ex art. 51 ter o.p. con cui il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere sospendeva provvisoriamente la misura in corso, revocava definitivamente la misura alternativa dell'affidamento terapeutico nei confronti di SOLAZZO Emiliano.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLAZZO EMILIANO nato a ROMA il 28/10/1988 avverso l'ordinanza del 30/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 30 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, letti gli atti relativi al procedimento ex art. 51 ter o.p. con cui il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere sospendeva provvisoriamente la misura in corso, revocava definitivamente la misura alternativa dell'affidamento terapeutico nei confronti di SOLAZZO Emiliano.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SOLAZZO Emiliano deducendo vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze che non si confrontano con il nucleo essenziale della decisione impugnata, rappresentato dalla condotta oppositiva tenuta dall'affidato.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensor