Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative of lower court arguments regarding tax evasion charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were generic and merely reiterated those already addressed in the appellate judgment. The appellant challenged convictions for tax evasion and related offenses, arguing violations of law and flaws in reasoning. The court rejected these claims as they offered no new legal analysis beyond what the lower courts had already provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain specific legal arguments; generic or reiterative complaints regarding lower court decisions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHI' MICHEL nato il 22/01/1987 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R-1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 10 febbraio 2022 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza emessa il erS ithfdal Gip presso il Tribunale di Enna che // ) t condannava MARCHI Michel ad anni due mesi dieci e giorni 20 di reclusione ed euro 1000 di multa per le condotte descritte nelle plurime imputazioni.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MARCHI Michel deducendo: I. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.; II. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 23 comma 3 L. 110/75; III. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 2 e 7 L. 895/67; IV. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art.73 DPR n. 309/90; V. violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione del fatto di cui all'art. 73 commi 1 e 4 DPR 309/90, nell'ipotesi prevista dall'art. 73 comma 5 DPR n. 309/90.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il