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Ordinanza — n. 35711/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35711/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35711/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNAZZO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 08/03/1955 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 aprile 2022 la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha respinto l'istanza avanzata da IANNAZZO Francesco tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che deve escludersi che i reati di estorsione commessi dall'imputato in data anteriore all'anno 2003 e dunque alla sua partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, possano essere stati progettati in modo unitario con la adesione alla associazione medesima.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35711/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali allontanamento malgrado rischio di persecuzione criminalità persistente abbandono del procedimento per truffa tentata estorsione promovimento della prostituzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNAZZO FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 08/03/1955 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 aprile 2022 la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha respinto l'istanza avanzata da IANNAZZO Francesco tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che deve escludersi che i reati di estorsione commessi dall'imputato in data anteriore all'anno 2003 e dunque alla sua partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, possano essere stati progettati in modo unitario con la adesione alla associazione medesima.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - IANNAZZO Francesco deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen..

3. La difesa ha depositato memoria in data 14 gennaio 2023, con cui si ribadisce il contenuto del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Co