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Ordinanza — n. 35709/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35709/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35709/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI' FABIO nato a CATANIA il 04/05/1977 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rt‘ii IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 22 giugno 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto l'istanza avanzata da MAGRÌ Fabio tesa ad ottenere il beneficio della semilibertà.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35709/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attitudine all'integrazione ripristino dello statuto di rifugiato assistenza riabilitativa mancata prova di parzialità revoca del gratuito patrocinio semiprigionia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRI' FABIO nato a CATANIA il 04/05/1977 avverso l'ordinanza del 22/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; rt‘ii IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 22 giugno 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto l'istanza avanzata da MAGRÌ Fabio tesa ad ottenere il beneficio della semilibertà.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MAGRÌ Fabio deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 50 o.p. e 125 comma 3 cod. proc. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze che non si confrontano con il nucleo essenziale della motivazione del diniego, rappresentato dall'apprezzamento della assenza di evoluzione positiva della personalità del condannato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente