Ordinanza — n. 35707/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCO nato a NAPOLI il 22/02/1993 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza avanzata da ESPOSITO Franco tesa ad ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 1.354 del 1975.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35707/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza avanzata da ESPOSITO Franco tesa ad ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 1.354 del 1975.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCO nato a NAPOLI il 22/02/1993 avverso l'ordinanza del 10/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza avanzata da ESPOSITO Franco tesa ad ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 1.354 del 1975.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ESPOSITO Franco deducendo vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze che non si confrontano con il nucleo essenziale della motivazione del diniego, rappresentato dall'apprezzamento - in chiave di attualità della pericolosità sociale - del grave episodio avvenuto nel 2019 ed oggetto della ultima decisione ricompresa nel cumulo.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consiglier