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Ordinanza — n. 35705/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35705/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35705/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALY ABDEL HAMID GAD MOHAMED nato il 01/09/1987 avverso l'ordinanza del 27/06/2022 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; gkr IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 giugno 2022 il Tribunale di Lodi ha respinto l'istanza avanzata da ALY ABDEL HAMID GAD MOHAMED tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35705/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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riesame della domanda d'asilo recupero dei costi impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali motivi di revisione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALY ABDEL HAMID GAD MOHAMED nato il 01/09/1987 avverso l'ordinanza del 27/06/2022 del TRIBUNALE di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; gkr IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 giugno 2022 il Tribunale di Lodi ha respinto l'istanza avanzata da ALY ABDEL HAMID GAD MOHAMED tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ALY ABDEL HAMID GAD MOHAMED deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 125, 671 cod. proc. peri. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigl