Ordinanza — n. 35703/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE FRANCESCO nato a GIOIA TAURO il 21/01/1978 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; f2m IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto del 26 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo di PESCE Francesco avverso il decreto di proroga del regime del 41 bis L. 354/75.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35703/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE FRANCESCO nato a GIOIA TAURO il 21/01/1978 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; f2m IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto del 26 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo di PESCE Francesco avverso il decreto di proroga del regime del 41 bis L. 354/75.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PESCE Francesco deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 41 bis L. 354/75 e 125 comma 3 cod. proc. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni in fatto, non consentite in sede di legittimità (e ciò al di là della conformazione normativa del ricorso, limitato alla deduzione di violazione di legge). Il Tribunale ha compitamente esaminato gli indicatori di 'perdurante pericolosità' del ricorrente, qui declinata nel senso di capacità dì mantenere rapporti con la cosca di appartenenza e su tale aspetto non incide il contenuto della memoria difensiva di cui si lamenta la omessa valutazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigl