Ordinanza — n. 35699/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SUMMA PIETRO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 19/01/1991 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2022 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il R4ZI:=2 dal Tribunale dileataniai che condannava DI SUMMA Pietro a mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76 comma 4 D.L.gs n. 159/11.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35699/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SUMMA PIETRO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 19/01/1991 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 14 gennaio 2022 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il R4ZI:=2 dal Tribunale dileataniai che condannava DI SUMMA Pietro a mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 76 comma 4 D.L.gs n. 159/11.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI SUMMA Pietro deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. 2.1 Con motivi aggiunti è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen., in riferimento alla mancata rilevazione della prescrizione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.
4. La inammissibilità del ricorso principale determina, altresì, inammissibilità del motivo aggiunto, anche se relativo al tema della prescrizione (v. da ultimo Sez. III n.23929 del 25.2.2021, rv 282021).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il President