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Ordinanza — n. 35698/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35698/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EISMAIL HAMID nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 24 febbraio 2022 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 4 febbraio 2020 dal Tribunale di Firenze che dichiarava EISMAIL Hamid colpevole del reato di cui all'art. 4 I. 110/1975 e lo condannava alla pena di mesi otto di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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artt. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35698/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa il 24 febbraio 2022 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 4 febbraio 2020 dal Tribunale di Firenze che dichiarava EISMAIL Hamid colpevole del reato di cui all'art. 4 I. 110/1975 e lo condannava alla pena di mesi otto di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena abbandono per lesioni personali abbandono del procedimento per infrazione stradale eccezione di illegalità punibilità violazione del divieto d'entrata

Disposizioni normative citate

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artt. 129 cod. proc. pen
violazione di legge per aver erroneamente applicato gli artt. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EISMAIL HAMID nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 24 febbraio 2022 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa il 4 febbraio 2020 dal Tribunale di Firenze che dichiarava EISMAIL Hamid colpevole del reato di cui all'art. 4 I. 110/1975 e lo condannava alla pena di mesi otto di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - EISMAIL Hamid deducendo: I. violazione di legge per aver erroneamente applicato gli artt. 129 cod. proc. pen. e 129 cod. pen. e per erronea omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; II. vizio di motivazione e violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 4 I. 110/1975;

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Quanto al primo motivo va rilevato che il ricorrente non tiene conto delle sospensioni relative a richiesta della difesa (v. rinvio disposto alla udienza del 8 maggio 2019) che incidono sul computo del termine, non maturato prima della decisione impugnata. Quanto al secondo motivo lo stesso risulta meramente reiterativo di doglianze congruamente esaminate nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 I