Ordinanza — n. 35697/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIARA LEOPOLDO nato a VILLA DI BRIANO il 07/12/1977 avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE s di NAPOLI NORD dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 28 giugno 2022 il Gip del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice dell'esecuzione penale, ha respinto l'istanza avanzata da DE CHIARA Leopoldo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35697/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CHIARA LEOPOLDO nato a VILLA DI BRIANO il 07/12/1977 avverso l'ordinanza del 28/06/2022 del GIP TRIBUNALE s di NAPOLI NORD dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 28 giugno 2022 il Gip del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice dell'esecuzione penale, ha respinto l'istanza avanzata da DE CHIARA Leopoldo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI CHIARA Leopoldo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden