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Ordinanza — n. 35696/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35696/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35696/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35696/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CRISTIAN ANTONINO nato a ACIREALE il 03/12/1984 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 11 gennaio 2022 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 24 novembre 2020 dal Tribunale di Catania che dichiarava PAGANO Cristian Antonino colpevole dei reati ascrittigli (art. 75 d.lgs. n.159 del 2011) e lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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sforzi per trovare lavoro disponibilità al collocamento accertamento della capacità lavorativa diritto all'indennità di disoccupazione disoccupazione dei lavoratori migranti integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO CRISTIAN ANTONINO nato a ACIREALE il 03/12/1984 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 11 gennaio 2022 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 24 novembre 2020 dal Tribunale di Catania che dichiarava PAGANO Cristian Antonino colpevole dei reati ascrittigli (art. 75 d.lgs. n.159 del 2011) e lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PAGANO Cristian Antonino deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente