Ordinanza — n. 35694/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC GURGEVKA nato0 PALESTRINA il 18/04/2000 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 26 aprile 2022 il Tribunale del Riesame di Potenza ha dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di convalida di sequestro emesso dal Pm di Lagonegro (in data 4 agosto 2020) a carico di JOVANOVIC Gurgevka per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato nelle more emesso provvedimento di restituzione della somma di denaro in sequestro a Pantuso Cataldo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35694/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna deibicorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC GURGEVKA nato0 PALESTRINA il 18/04/2000 avverso l'ordinanza del 26/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 26 aprile 2022 il Tribunale del Riesame di Potenza ha dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di convalida di sequestro emesso dal Pm di Lagonegro (in data 4 agosto 2020) a carico di JOVANOVIC Gurgevka per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato nelle more emesso provvedimento di restituzione della somma di denaro in sequestro a Pantuso Cataldo.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - JOVANOVIC Gurgevka deducendo violazione degli artt. 324 e 263 comma 4 cod. proc. pen.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico, non essendovi alcuna concreta argomentazione tesa a contestare la specifica ragione di inammissibilità rilevata dal Tribunale.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna deibicorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna O.ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente