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Ordinanza — n. 35576/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35576/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35576/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITAGLIANI SAMUELE nato a FOGGIA il 04/12/1990 avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO(dato avviso alle partì udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso di Vitagliani Samuele, condannato alla pena anni 3 di mesi 6 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73 e 80 comma 2 del d.P.R. 309/1990, poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35576/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 e 80 comma 2 del d.P.R. 309/1990, poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Parole chiave

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sanzioni penali commisurazione della pena per traffico di stupefacenti remissione della pena riduzione della pena recidiva nell'infrazione formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge e un generico vizio della motivazione con riguardo all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITAGLIANI SAMUELE nato a FOGGIA il 04/12/1990 avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO(dato avviso alle partì udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso di Vitagliani Samuele, condannato alla pena anni 3 di mesi 6 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73 e 80 comma 2 del d.P.R. 309/1990, poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato una generica violazione di legge e un generico vizio della motivazione con riguardo all'art. 129 cod. proc. pen., ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Co igliere estensore Il Pres