Ordinanza — n. 35575/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTO ACHILLE nato a CATANIA il 04/05/1958 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; /2 Ritenuto che Taranto Achille risponde di detenzione a fini di spaccio di cocaina e che l'esclusione dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 è giustificata dal dato ponderale in uno con le modalità d'azione, consumata allorquando l'imputato era agli arresti domiciliari, mentre le attenuanti generiche sono state escluse in ragione della negativa personalità connotata da numerosi precedenti penali e della negazione di ogni responsabilità a fronte dei fatti emersi, in un quadro in cui è ben motivata anche la sussistenza della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35575/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 del DPR 309/90 è giustificata dal dato ponderale in uno con le modalità d'azione, consumata allorquando l'imputato era agli arresti domiciliari, mentre le attenuanti generiche sono state escluse in ragione della negativa personalità connotata da numerosi precedenti penali e della negazione di ogni responsabilità a fronte dei fatti emersi, in un quadro in cui è ben motivata anche la sussistenza della recidiva.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTO ACHILLE nato a CATANIA il 04/05/1958 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; /2 Ritenuto che Taranto Achille risponde di detenzione a fini di spaccio di cocaina e che l'esclusione dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 è giustificata dal dato ponderale in uno con le modalità d'azione, consumata allorquando l'imputato era agli arresti domiciliari, mentre le attenuanti generiche sono state escluse in ragione della negativa personalità connotata da numerosi precedenti penali e della negazione di ogni responsabilità a fronte dei fatti emersi, in un quadro in cui è ben motivata anche la sussistenza della recidiva.
M O Il ricorso, improntato sulla contestazione del mancato riconoscimento della fattispecie lieve e delle attenuanti non si confronta con la sentenza e la sua adeguata e coerente motivazione posto che i giudici non hanno considerato solo il dato ponderale ma anche le circostanze dell'azione, come sopra evidenziato, e posto che a fronte della meramente asserita ammissione di responsabilità del ricorrente in sede di Duzbeoi>vs2_ interrogatorio, il ricorso t doppia ratio della deliberata esclusione delle attenuanti in parola, come sopra già illustrata.
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il C nsigliere estensore o Il Presidente