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Ordinanza — n. 35572/2023 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal by third party lacking special power of attorney for sequestered vehicle owner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35572/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Leshi Arta inadmissible. Arta, the owner of a sequestered vehicle, attempted to challenge the seizure order but lacked the required special power of attorney from the actual owner, Uku Sadik. Consequently, the court ruled that Arta had no standing to act as a third party without proper authorization.

Regesto Legislator

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Art. 256 comma 1 del d.lgs. 152/2006; A third party interested in a sequestered asset lacks standing to challenge the seizure order unless a special power of attorney from the actual owner is produced.

Parole chiave

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third party standing special power of attorney vehicle seizure legitimazione processuale Cassa delle ammende procuratore speciale inammissibilità ricorso sequestrabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 256 comma 1 del d.lgs. 152/2006
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LESHI ARTA nato il 23/10/1990 avverso l'ordinanza del 08/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di RAGUSA (dato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il ricorso di Leshi Arta, proprietaria del veicolo targato BG057NT sequestrato a Uku Sadik, indagato per il reato di cui agli artt. 256 comma 1 del d.lgs. 15272006, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dal terzo interessato rispetto al quale non si rinviene procura speciale per il difensore; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Con gliere estensore Il Presidente