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Ordinanza — n. 35567/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35567/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35567/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MAURO nato a FABRIANO il 09/06/1961 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che Moretti Mauro con il ricorso proposto mira ad una rivalutazione dei fatti laddove sopratutto non contesta il profilo della inesistenza degli atti che si assumono occultati o distrutti bensì contesta la rilevazione della falsità della denunzia di smarrimento, che per vero in quanto tale implica a rigore l'esistenza delle scritture contabili.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35567/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MAURO nato a FABRIANO il 09/06/1961 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che Moretti Mauro con il ricorso proposto mira ad una rivalutazione dei fatti laddove sopratutto non contesta il profilo della inesistenza degli atti che si assumono occultati o distrutti bensì contesta la rilevazione della falsità della denunzia di smarrimento, che per vero in quanto tale implica a rigore l'esistenza delle scritture contabili.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti documenti bancari documenti mancanti falsificazione di monete censura dell'accertamento dei fatti irregolarità finanziarie
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI MAURO nato a FABRIANO il 09/06/1961 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che Moretti Mauro con il ricorso proposto mira ad una rivalutazione dei fatti laddove sopratutto non contesta il profilo della inesistenza degli atti che si assumono occultati o distrutti bensì contesta la rilevazione della falsità della denunzia di smarrimento, che per vero in quanto tale implica a rigore l'esistenza delle scritture contabili.

E quindi in ultima analisi si tratta di censure meramente rivalutative di dati. Il tutto a fronte di doppia sentenza conforme, che illustra le ragioni dimostrative dell'avvenuta redazione di atti documentali contabili, poi non rinvenuti. Il ricorso appare valutativo anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, rispetto al quale poi, nel riepilogo non contestato dei motivi di impugnazione, non emerge alcuna contestazione. Per cui sotto questo aspetto il ricorso propone una censura nuova. Inammissibile è anche l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio a fronte di un'adeguata motivazione che valorizza la modalità dei fatti, comprensiva della falsa denunzia di smarrimento; rileva inoltre l'assenza di elementi positivi giustificativi delle attenuanti generiche conformemente a consolidato indirizzo di legittimità sul punto.

Cui si aggiunge anche quello per cui la valutazione della applicabilità delle predette attenuanti è giudizio di fatto non sindacabile se non in presenza di vizi manifesti che non emergono. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Co igliere estensore Il Presidente