Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35564/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35564/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35564/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRIA ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 21/01/1999 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA(dato avviso alle partj2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il ricorso proposto il 25.11.2022 con cui Piria Alessandro contesta il provvedimento ex art. 6 della I. 401/1989 notificato il 28.09.2022 (come si precisa nel ricorso) è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 della I. 401/1989 notificato il 28.09.2022 (come si precisa nel ricorso) è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto dello sport domanda di rigetto dell'opposizione assenza ingiustificata censure procedurali tempestività dell'inoltro procedura di rivendicazione nel pignoramento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRIA ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 21/01/1999 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA(dato avviso alle partj2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il ricorso proposto il 25.11.2022 con cui Piria Alessandro contesta il provvedimento ex art. 6 della I. 401/1989 notificato il 28.09.2022 (come si precisa nel ricorso) è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Co sigliere estensore Il Presidente