Ordinanza — n. 35564/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRIA ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 21/01/1999 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA(dato avviso alle partj2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il ricorso proposto il 25.11.2022 con cui Piria Alessandro contesta il provvedimento ex art. 6 della I. 401/1989 notificato il 28.09.2022 (come si precisa nel ricorso) è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35564/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 6 della I. 401/1989 notificato il 28.09.2022 (come si precisa nel ricorso) è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRIA ALESSANDRO nato a BOLOGNA il 21/01/1999 avverso l'ordinanza del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA(dato avviso alle partj2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il ricorso proposto il 25.11.2022 con cui Piria Alessandro contesta il provvedimento ex art. 6 della I. 401/1989 notificato il 28.09.2022 (come si precisa nel ricorso) è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Co sigliere estensore Il Presidente