Ordinanza — n. 35563/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FITTAIOLO SHARON nato a SEGRATE il 06/08/1992 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Fittaiolo Sharon, condannata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 16.666,66 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui al comma 5 del predetto art. 73, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e della conforme sentenza di primo grado che consenta di rilevare l'errore materiale sul numero delle dosi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35563/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato che tale motivo è altresì manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato e della conforme sentenza di primo grado; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FITTAIOLO SHARON nato a SEGRATE il 06/08/1992 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Fittaiolo Sharon, condannata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 16.666,66 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui al comma 5 del predetto art. 73, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e della conforme sentenza di primo grado che consenta di rilevare l'errore materiale sul numero delle dosi;
Osservato che tale motivo è altresì manifestamente infondato poiché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato e della conforme sentenza di primo grado; Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente