Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35562/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35562/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35562/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCONTI ANTONIO nato a COPERTINO il 31/12/1980 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che Bisconti Antonio con il ricorso proposto mira ad una rivalutazione dei fatti laddove appare più che adeguata la motivazione in ordine alla intervenuta cessione di sostanza stupefacente, a fronte di valida testimonianza non confutata dalla tesi dell'imputato, come anche sulla utilizzazione e rilevanza della consulenza del P.M. oggetto di consenso prestato sul punto dal difensore del ricorrente Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35562/2023 — snpen · Corte di Cassazione: oggetto di consenso prestato sul punto dal difensore del ricorrente Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti sanzioni pecuniarie facoltà di astenersi dal testimoniare sanzione penale consumo di canapa gravi addebiti penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCONTI ANTONIO nato a COPERTINO il 31/12/1980 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che Bisconti Antonio con il ricorso proposto mira ad una rivalutazione dei fatti laddove appare più che adeguata la motivazione in ordine alla intervenuta cessione di sostanza stupefacente, a fronte di valida testimonianza non confutata dalla tesi dell'imputato, come anche sulla utilizzazione e rilevanza della consulenza del P.M. oggetto di consenso prestato sul punto dal difensore del ricorrente Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il ConSigliere estensore i t Il Presidente