Ordinanza — n. 35562/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCONTI ANTONIO nato a COPERTINO il 31/12/1980 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che Bisconti Antonio con il ricorso proposto mira ad una rivalutazione dei fatti laddove appare più che adeguata la motivazione in ordine alla intervenuta cessione di sostanza stupefacente, a fronte di valida testimonianza non confutata dalla tesi dell'imputato, come anche sulla utilizzazione e rilevanza della consulenza del P.M. oggetto di consenso prestato sul punto dal difensore del ricorrente Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35562/2023 — snpen · Corte di Cassazione: oggetto di consenso prestato sul punto dal difensore del ricorrente Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCONTI ANTONIO nato a COPERTINO il 31/12/1980 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che Bisconti Antonio con il ricorso proposto mira ad una rivalutazione dei fatti laddove appare più che adeguata la motivazione in ordine alla intervenuta cessione di sostanza stupefacente, a fronte di valida testimonianza non confutata dalla tesi dell'imputato, come anche sulla utilizzazione e rilevanza della consulenza del P.M. oggetto di consenso prestato sul punto dal difensore del ricorrente Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il ConSigliere estensore i t Il Presidente