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Ordinanza — n. 35561/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35561/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35561/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANO EDOARDO nato a TORINO il 24/04/1992 avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di CUNEOlato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'appello trasmesso per competenza dalla Corte di Appello di Torino a Codesta Corte, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. pen., nell'interesse di Mangano Edoardo, condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato di cui all' art. 659 cod. pen., è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 5000 oltre accessori di legge.

Regesto Legislator

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art. 568 comma 5 cod. pen, art. 659 cod. pen; Ordinanza — n. 35561/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 568 comma 5 cod. pen., nell'interesse di Mangano Edoardo, condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato di cui all' art. 659 cod. pen., è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 5000 oltre accessori di legge.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda oltraggio alla corte condanna al pagamento pecuniario multe non pagate disturbo dell'adattamento minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 568 comma 5 cod. pen
art. 659 cod. pen
pen., nell'interesse di Mangano Edoardo, condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato di cui all' art. 659 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANO EDOARDO nato a TORINO il 24/04/1992 avverso la sentenza del 21/07/2021 del TRIBUNALE di CUNEOlato avviso alle parti2 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'appello trasmesso per competenza dalla Corte di Appello di Torino a Codesta Corte, ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. pen., nell'interesse di Mangano Edoardo, condannato alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato di cui all' art. 659 cod. pen., è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 5000 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 5000 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Co igliere estensore Il Presidente