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Ordinanza — n. 35557/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35557/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35557/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIOLI SILVIO nato a ROMA il 25/06/1981 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Caprioli Silvio, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all' art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, riqualificato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 citato, contesta la violazione di legge con riguardo alla erronea applicazione dell'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, non è consentito dalla legge in sede penale in quanto risulta non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata da cui di evince che originariamente è stata configurata la corretta fattispecie di reato poi opportunamente riqualificata nell'ipotesi di cui al comma 5, considerato il dato ponderale e atteso che il prevenuto alla vista degli agenti operanti si era dato alla fuga, cercando di disfarsi delle 20 dosi di sostanza stupefacente pronta per lo spaccio che recava indosso e che non sono emerse circostanze indicative di un consumo esclusivamente personale dell'eroina sequestrata (Cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza di appello);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35557/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze traffico di cocaina azione penale ritiro della querela penale atto sessuale con un detenuto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIOLI SILVIO nato a ROMA il 25/06/1981 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Caprioli Silvio, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all' art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, riqualificato nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 citato, contesta la violazione di legge con riguardo alla erronea applicazione dell'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, non è consentito dalla legge in sede penale in quanto risulta non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata da cui di evince che originariamente è stata configurata la corretta fattispecie di reato poi opportunamente riqualificata nell'ipotesi di cui al comma 5, considerato il dato ponderale e atteso che il prevenuto alla vista degli agenti operanti si era dato alla fuga, cercando di disfarsi delle 20 dosi di sostanza stupefacente pronta per lo spaccio che recava indosso e che non sono emerse circostanze indicative di un consumo esclusivamente personale dell'eroina sequestrata (Cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza di appello);

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Co