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Ordinanza — n. 35556/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35556/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35556/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETAJ SANTINO nato il 16/03/1996 TUBELLI VALERIO nato a FROSINONE il 27/05/1975 avverso la sentenza del 11/11/2022 del GIP TRIBUNALE di FROSINONE41:ato avviso alle parti:3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che i ricorsi di Ahmetaj Santino e Tubelli Valerio, condannati alla pena anni 2 di mesi 10 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1, 1 bis lettera a) e 4 del d.P.R. 309/1990, poiché propostcì avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35556/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 73 commi 1, 1 bis lettera a) e 4 del d.P.R. 309/1990, poiché propostcì avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.

Parole chiave

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sanzioni penali pena convenzionale multa disciplinare all'avvocato remissione della pena revisione della sentenza penale modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
309/1990, poiché propostcì avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AHMETAJ SANTINO nato il 16/03/1996 TUBELLI VALERIO nato a FROSINONE il 27/05/1975 avverso la sentenza del 11/11/2022 del GIP TRIBUNALE di FROSINONE41:ato avviso alle parti:3 udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che i ricorsi di Ahmetaj Santino e Tubelli Valerio, condannati alla pena anni 2 di mesi 10 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1, 1 bis lettera a) e 4 del d.P.R. 309/1990, poiché propostcì avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato una generica violazione di legge e un generico vizio della motivazione, ma non hanno posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Co sigliere estensore Il P