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Ordinanza — n. 35552/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35552/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35552/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUBI OMAR nato il 21/11/1987 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui Omar Toubi, condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 17.333,33 di multa per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla erronea valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza di appello);

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 35552/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti importazione di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti persecuzione dei Tamil traffico qualificato di eroina dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUBI OMAR nato il 21/11/1987 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui Omar Toubi, condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 17.333,33 di multa per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/90, contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla erronea valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza di appello);

Considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto attinente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, tenuto conto del quantitativo della sostanza stupefacente, delle somme detenute e dei precedenti penali da cui il prevenuto risulta gravato che costituiscono elementi che ostano alla concessione delle invocate attenuanti generiche;

Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Con igliere estenso,re Il President