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Ordinanza — n. 35551/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding drug charge reclassification and personal use argument as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35551/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Aurelio Ricupero's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ricupero argued the lower court erred in reclassifying his drug possession and failed to consider personal use, but the appellate court had already addressed these points with correct legal reasoning. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments were merely a repetition of previously dismissed criticisms without specific new analysis.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90; Art. 360 comma 1, n. 1 c.p.p.: The Court of Cassazione cannot examine grounds of appeal that merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug possession reclassification personal use defense repetition of arguments court of cassazione procedural inadmissibility drug trafficking charges dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/90
- CAPI E) ed F), contesta il vizio di motivazione con riguardo alla riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.
Art. 80 comma 1 lettera f) del d.P.R. 309/90
Art. 81 comma 2 cod. pen.
Art. 73 comma 1 e 80 comma 1 lettera a) e f) del d.P.R. 309/90
- CAPI E) ed F), contesta il vizio di motivazione con riguardo alla riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.
Art. 609 bis commi 1 e 2 numero 1 cod. pen.
Art. 61 numero 2, 81 comma 2 e 610 cod. pen.
Art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90
- CAPI E) ed F), contesta il vizio di motivazione con riguardo alla riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.
Art. 360 comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICUPERO AURELIO nato a SCIACCA il 28/12/1947 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Ricupero Aurelio, condannato alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 del d.P.R. 309/90 - CAPO A), 80 comma 1 lettera f) del d.P.R. 309/90 - CAPO B), 81 comma 2 cod. pen., 73 comma 1 e 80 comma 1 lettera a) e f) del d.P.R. 309/90 - CAPO C), 81 comma 2 e 609 bis commi 1 e 2 numero 1 cod. pen. - CAPO D), 61 numero 2, 81 comma 2 e 610 cod. pen. - CAPI E) ed F), contesta il vizio di motivazione con riguardo alla riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.

P.R. 309/90 e alla mancata considerazione da parte del giudice dell'uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata dalla quale si evince che la suddivisione in dosi era unicamente indicativa della destinazione allo spaccio poiché laddove fosse stata finalizzata all'uso personale la sostanza sarebbe stata divisa in un numero minore di involucri (Cfr. pag. 4 della sentenza di appello);

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Co igliere estensore Il Presiden