Ordinanza — n. 35549/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TINCO COSIMO nato a CASTELLANETA il 29/07/1974 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Zdato avviso alle partfi udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il ricorso proposto da Di Tinco Cosimo, condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990 è inammissibile in quanto proposto con atto seguito da rituale rinuncia all'impugnazione; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro nIJO in favore della Cassa delle ammende) i >1 --,- \" i r Z. t r, é •-•
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35549/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO Zdato avviso alle partfi udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il ricorso proposto da Di Tinco Cosimo, condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990 è inammissibile in quanto proposto con atto seguito da rituale rinuncia all'impugnazione; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro nIJO in favore della Cassa delle ammende) i >1 --,- \" i r Z. t r, é •-•
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TINCO COSIMO nato a CASTELLANETA il 29/07/1974 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO Zdato avviso alle partfi udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il ricorso proposto da Di Tinco Cosimo, condannato alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990 è inammissibile in quanto proposto con atto seguito da rituale rinuncia all'impugnazione; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro nIJO in favore della Cassa delle ammende) i >1 --,- \" i r Z. t r, é •-•
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 31(105),00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente