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Ordinanza — n. 35547/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for being generic and lacking specific legal grounds under Article 192 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35547/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Khefli Tlili inadmissible due to its failure to meet the specificity requirements of Article 192 of the Code of Criminal Procedure. Although the defense argued for a re-evaluation of evidence, the court found the submissions to be generic and devoid of specific legal or factual arguments supporting the request. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal in the stage of legality must be specific and cannot rely on generic assertions; if the grounds are not sufficiently detailed to allow the court to assess the alleged violation of law, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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Article 192 Code of Criminal Procedure specificity of appeal grounds inadmissibility of generic appeal stage of legality procedural costs and fine imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup traffico internazionale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
309/1990, contesta la violazione di legge con riguardo all'art. 192 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
309/1990, contesta la violazione di legge con riguardo all'art. 192 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELIFI TLILI nato a BI HAFEY( TUNISIA) il 14/07/1969 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui 4Iifi Tlili, condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 2, 110 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, contesta la violazione di legge con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto non specifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; di contro emerge una motivazione che correttamente valorizza convergenti dichiarazioni di coimputati, descrittive in maniera omogenea dell'imputato, diversamente da quanto solo diversamente asserito e non dimostrato dalla difesa.

Covergenti sono anche i dati per cui lo stesso utilizzava entrambe le utenze indicate dai coimputati e le vetture dai medesimi pure descritte. Oltre a frequentare i luoghi indicati dai complici e risultare, da intercettazioni svolte, dedito a traffico di stupefacenti. Egli risultava già noto come precedente spacciatore e il De Paola poi lo riconosceva in foto. Di contro va ribadito che il ricorso appare assertivo e rivalutativo oltre che generico. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente