Decreto — n. 35546/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI GIANCARLO nato a MANFREDONIA il 16/09/1979 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il ricorso proposto da Lombardi Giancarlo appare meramente rivalutativo dei fatti a fronte di motivazione articolata e completa Da parte sua il ricorrente non spiega la rilevanza della ritenuta mancata risposta sul tema della riconduzione di una utenza telefonica all'imputato né rispetto a quale capo. Rinviando poi genericamente ad altre censure proposte con atto di appello. Cosicchè va ribadito che oltre che estremamente generico il ricorso è altresì rivalutativo in ordine anche al trattamento sanzionatorio a fronte di adeguata motivazione Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 35546/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rinviando poi genericamente ad altre censure proposte con atto di appello. Cosicchè va ribadito che oltre che estremamente generico il ricorso è altresì rivalutativo in ordine anche al trattamento sanzionatorio a fronte di adeguata motivazione Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI GIANCARLO nato a MANFREDONIA il 16/09/1979 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Ritenuto che il ricorso proposto da Lombardi Giancarlo appare meramente rivalutativo dei fatti a fronte di motivazione articolata e completa Da parte sua il ricorrente non spiega la rilevanza della ritenuta mancata risposta sul tema della riconduzione di una utenza telefonica all'imputato né rispetto a quale capo. Rinviando poi genericamente ad altre censure proposte con atto di appello. Cosicchè va ribadito che oltre che estremamente generico il ricorso è altresì rivalutativo in ordine anche al trattamento sanzionatorio a fronte di adeguata motivazione Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs 196/03 in quanto innposto_datleggge._" Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 Il Co igliere estensore Il Presidente