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Ordinanza — n. 35543/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35543/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Foggia, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Di Canito Benito la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro diciannovemila di multa (in continuazione con quella di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 19 maggio 2020, irrevocabile il 12 febbraio 2021) e nei confronti di La Pietra Fabio la pena di anni tre di reclusione ed euro tredicimilaquattrocento dì multa in relazione ai reati rispettivamente contestati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 35543/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Foggia, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Di Canito Benito la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro diciannovemila di multa (in continuazione con quella di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 19 maggio 2020, irrevocabile il 12 febbraio 2021) e nei confronti di La Pietra Fabio la pena di anni tre di reclusione ed euro tredicimilaquattrocento dì multa in relazione ai reati rispettivamente contestati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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gravi addebiti penali altri capi d'accusa promozione dell'accusa penale accusa colpa concomitante ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Foggia, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod.
artt. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CANITO BENITO nato a SAN SEVERO il 05/05/1991 LA PIETRA FABIO nato a SAN SEVERO il 19/06/2001 avverso la sentenza del 24/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Foggia, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Di Canito Benito la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro diciannovemila di multa (in continuazione con quella di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 19 maggio 2020, irrevocabile il 12 febbraio 2021) e nei confronti di La Pietra Fabio la pena di anni tre di reclusione ed euro tredicimilaquattrocento dì multa in relazione ai reati rispettivamente contestati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Gli imputati ricorrono personalmente avverso la suindicata sentenza.

3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti personalmente dagli interessati e, pertanto, da soggetti non legittimati. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 apr