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Ordinanza — n. 35535/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35535/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35535/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara dell'8 marzo 2021, ha escluso l'incidenza della contestata recidiva e ha confermato la pronunzia di condanna nei confronti di Maz- zocchetti Alessandro alla pena di mesi due di reclusione ed euro centoquaranta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen.. Il Mazzocchetti ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo l'insussistenza della contestata circostanza aggravante.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35535/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, essendo tardivo. Va premesso che la Corte di appello ha emesso la decisione nel procedimento a carico del Mazzocchetti in data 29 aprile 2022. La sentenza impugnata è stata depositata entro il termine ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.. Il ricorso era stato depositato in data 29 giugno 2022 presso il Tribunale di Pe- scara e, cioè, oltre il termine previsto per impugnare la sentenza di cui all'art. 585, comma 1, cod. proc. pen.. Pertanto, in mancanza di impugnazione tempestiva, la sentenza è divenuta de- finitiva e il ricorso risulta essere stato proposto fuori termine.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie asserzione difendibile allegazioni inverosimili azione di responsabilità allegazione motivata motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCHETTI ALESSANDRO nato a PESCARA il 09/10/1979 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdarmarv.i.5s.--344e-A2adj.. • udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara dell'8 marzo 2021, ha escluso l'incidenza della contestata recidiva e ha confermato la pronunzia di condanna nei confronti di Maz- zocchetti Alessandro alla pena di mesi due di reclusione ed euro centoquaranta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen.. Il Mazzocchetti ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo l'insussistenza della contestata circostanza aggravante.

2. Il ricorso è inammissibile, essendo tardivo. Va premesso che la Corte di appello ha emesso la decisione nel procedimento a carico del Mazzocchetti in data 29 aprile 2022. La sentenza impugnata è stata depositata entro il termine ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.. Il ricorso era stato depositato in data 29 giugno 2022 presso il Tribunale di Pe- scara e, cioè, oltre il termine previsto per impugnare la sentenza di cui all'art. 585, comma 1, cod. proc. pen.. Pertanto, in mancanza di impugnazione tempestiva, la sentenza è divenuta de- finitiva e il ricorso risulta essere stato proposto fuori termine.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- tendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 april