Ordinanza — n. 35529/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIOLO ROBERTO nato a BRONTE il 14/08/1970 DI CAUDO EMANUELE nato a BRONTE il 29/07/1989 DI CAUDO ROSALBA nato a BRONTE il 12/07/1970 AMARIJT AMARIJT nato il 28/11/1971 SINGH INDERJEET nato il 14/06/1986 LANZONI CATERINA nato a CASTAGNARO il 18/05/1942 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 16 novembre 2017, con cui Riolo Roberto, Di Caudo Emanuele, Di Caudo Rosalba, Amara Amarijt, Singh Inderjeet e Lanzoni Ca- terina erano stati condannati il primo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa e gli altri imputati alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa, col beneficio della sospensione condizionale per tutti, in re- lazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35529/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). I ricorrenti si limitano a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, reiterando le pregresse doglianze e non fornendo indicazioni utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici.4. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIOLO ROBERTO nato a BRONTE il 14/08/1970 DI CAUDO EMANUELE nato a BRONTE il 29/07/1989 DI CAUDO ROSALBA nato a BRONTE il 12/07/1970 AMARIJT AMARIJT nato il 28/11/1971 SINGH INDERJEET nato il 14/06/1986 LANZONI CATERINA nato a CASTAGNARO il 18/05/1942 avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 16 novembre 2017, con cui Riolo Roberto, Di Caudo Emanuele, Di Caudo Rosalba, Amara Amarijt, Singh Inderjeet e Lanzoni Ca- terina erano stati condannati il primo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa e gli altri imputati alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa, col beneficio della sospensione condizionale per tutti, in re- lazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen..
2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando - in senso contrario ai rilievi di- fensivi - che tutti gli imputati erano autori dell'allacciamento illecito, in quanto forni- vano stabilmente le roulotte di energia elettrica tramite collegamenti abusivi. Si trat- tava di giostrai girovaghi ed il proprietario delle giostre era Riolo Roberto, beneficiario come gli altri della somministrazione illecita. La Corte di appello ha valutato analiticamente le censure difensive (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).
I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dai ricorrenti, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333;
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). I ricorrenti si limitano a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, reiterando le pregresse doglianze e non fornendo indicazioni utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici.4. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Rom