Ordinanza — n. 35525/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 9 settembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale Naumovas Gvidas era stato condannato alla pena comples- siva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. (capo A) e 110, 582 e 61, n. 2, cod. pen. (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35525/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me- rito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con- cessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle at- tenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'impu- tato).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAUMOVAS GVIDAS nato il 20/04/1995 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 9 settembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale Naumovas Gvidas era stato condannato alla pena comples- siva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. (capo A) e 110, 582 e 61, n. 2, cod. pen. (capo B).
2. Il Naumovas ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motiva- zione con riferimento alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me- rito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con- cessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle at- tenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'impu- tato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha 'concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei gravi prece- denti specifici dell'imputato e dell'assenza di elementi valutabili a suo favore.Il ricorrente, senza formulare specifiche censure al congruo apparato argomen- tativo, si duole della mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circo- stanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante, senza valutare che in realtà esse non sono mai state concesse.
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in