Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35522/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35522/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35522/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Bobocel Marian e a Roponica Stefan Alexandru, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa ciascuno, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 4, cod. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35522/2023 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa ciascuno, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 4, cod. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
confessione deposizioni attendibili gravi addebiti penali testimone a carico testimonianze contraddittorie denuncia mendace
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOBOCEL MARIAN nato il 10/07/1999 ROPONICA STEFAN ALEXANDRU nato il 16/11/1988 avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di ROMAehrtererry-so—ai4e13.a.gt4-i.. • udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Bobocel Marian e a Roponica Stefan Alexandru, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa ciascuno, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 4, cod. pen..

2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo il vizio di motivazione per l'erronea qualificazione giuridica del reato in ordine alla mancata riqualificazione nell'ipotesi tentata.

3. Preliminarmente, va ricordato che, costituendo il patteggiamento un "negozio processuale", la possibilità di ricorrere per Cassazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto o di qualificazione palese- mente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). Tali vizi non ricorrono nella fattispecie, perché il giudice di merito, con motiva- zione immune da censure, ha adeguatamente illustrato la propria valutazione in or- dine alla sussistenza dell'ipotesi di reato consumato.

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e — non sus- sistendo ragioni di esonero — al pagamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 aprile