Ordinanza — n. 35521/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 20 marzo 2019, con cui Mulè Maurizio e Grifò Rosa erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro centocinquan- taquattro di multa in ordine areatdi cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 35521/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 625 cod. pen..
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MULE MAURIZIO nato a CAMPOREALE il 04/02/1971 GRIFO' ROSA nato a PARTINICO il 29/11/1980 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 20 marzo 2019, con cui Mulè Maurizio e Grifò Rosa erano stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ed euro centocinquan- taquattro di multa in ordine areatdi cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen..
2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al mancato rico- noscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità.
3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va escluso che la situazione di indi- genza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esi- genze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). In senso analogo, si è sottolineato che l'esimente dello stato di neces- sità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asserita- mente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640).
La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi predetti principi, in quanto i ricorrenti si limitano a dedurre l'esistenza di un proprio stato di indigenza, che avrebbero potuto fronteggiare mediante la fruizione dei servizi di assistenza so- ciale. La difesa, peraltro, non si confronta coi rilievi della Corte di appello in Ordine alla carenza probatoria documentale in ordine all'asserita cattiva condizione econo- mica del nucleo familiare di appartenenza degli imputati.
4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 apr