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Sentenza — n. 35518/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35518/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35518/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 28 novembre 2020, ha condannato Duric Ljubisa alla pena di mesi due di arresto in relazione al reato di cui all'art. 116 C.d.S.. Il Duric, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'omesso ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 35518/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 116 C.d.S.. Il Duric, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'omesso ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..

Parole chiave

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in dubio pro duriore prova facilitata falsa dichiarazione della parte asserzione difendibile diritto di non autoincriminarsi accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Il Duric, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'omesso ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DURIC LJUBISA nato il 07/03/1966 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 28 novembre 2020, ha condannato Duric Ljubisa alla pena di mesi due di arresto in relazione al reato di cui all'art. 116 C.d.S..

2. Il Duric, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'omesso ricono- scimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen..

3. Si deve rilevare che la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La rilevanza penale del fatto persiste solo nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, che non è stata depenalizzata dall'art. 1 del citato d.lgs. n. 8 del 2016, e si configura come fattispecie autonoma di reato, di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882). Nel caso in esame, la recidiva nel biennio non risulta contestata, per cui non può produrre úttun tipo di effetto giuridico e, tantomeno, la qualificazione della vicenda come fatto avente natura di reato. Il pregresso episodio di guida senza patente, in- fatti, risaliva a solo un mese prima rispetto alla vicenda in oggetto. Ne consegue l'irrilevanza penale del fatto come giudizialmente accertato.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen.. Ne consegue che deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per quanto di competenza. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti a cura dell'ufficio di provenienza al Prefetto di Torino. Così deciso in Roma il 5 ap