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Ordinanza — n. 35515/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35515/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35515/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 28 gennaio 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Palma Maurizio era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35515/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625, n. 2, cod. pen..

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti deposizione inattendibile testimonianze contraddittorie falsa dichiarazione della parte documenti attendibili prove tardive

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA MAURIZIO nato a TORINO il 31/05/1971 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 28 gennaio 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Palma Maurizio era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen..

2. Il Palma, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata alla luce dei numerosi precedenti penali, quasi tutti specifici, e dell'estrema benevolenza nella concessione delle circostanze attenuanti generiche, stante l'estrema pericolosità dell'imputato.

La difesa del ricorrente ha sottolineato che i furti erano stati commessi per pro- curarsi generi di prima necessità, dato però smentito dalla Corte territoriale, che ha fornito sul punto un ampio ed articolato apparato argomentativo.4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non sussi- stendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma i